Lo Statuto.
ART. 1 – Denominazione, durata, sede.
Si costituisce l’Associazione “l’AltroIeri” (l’AI) in data 9 febbraio 2023. l’AltroIeri è una libera associazione di fatto, senza scopo di lucro, libera, democratica, egualitaria, con durata illimitata nel tempo salvo diversa indicazione del Consiglio direttivo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente statuto. L’associazione ha sede legale in Milano e potrà aprire anche altre sedi secondarie o operative solo per decisione del suo organo esecutivo. Il trasferimento di sede legale, purché in Italia, potrà avvenire per decisioni dell’organo esecutivo senza dover procedere alla modifica del seguente statuto.
ART. 2 – Scopi.
La l’AI è una Associazione scientifica e culturale che persegue i seguenti obiettivi:
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Diffondere una conoscenza storica di qualità, intesa come stimolo e risorsa irrinunciabile.
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Allargare le competenze conoscitive e didattiche di insegnanti, analisti, ricercatori, archivisti, studenti, esperti, e tutte quelle figure riconducibili al settore.
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Stimolare un dibattito storico e storiografico favorendo e implementando un network di persone, enti ed associazioni interessate, promuovendo scambi di esperienze e cooperazione con i gruppi esperti.
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Costituire un luogo di incontro e di aggregazione e di crescita personale e sociale promuovendo iniziative culturali attraverso l’ideale dell’educazione permanente.
La l’AI intende collaborare con le istituzioni pubbliche e private, le professioni, le associazioni, le ONLUS, le fondazioni ed altri organismi coinvolti nella produzione e nella diffusione di una conoscenza storica di qualità. Per il raggiungimento dei suoi fini e come attività di sostegno e diffusione all’esterno delle proprie finalità, intende promuovere e svolgere varie attività diversificate, e in particolare:
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Attività culturali: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari e simposi scientifici, rassegne cinematografiche, proiezioni di documenti, concerti, lezioni, incontri.
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Attività di formazione: corsi di formazione e aggiornamento teorico e/o pratico per insegnanti, esperti nel settore, studenti o semplici appassionati, corsi di perfezionamento e master, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.
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Attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, seminari, studi e ricerche compiute attraverso gli strumenti che ne garantiscano la più ampia diffusione.
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Attività di consulenza e supervisione scientifica.
ART. 3 – Partecipazione altri enti.
Su delibera del Consiglio direttivo e ai fini del raggiungimento diretto o indiretto degli scopi sociali, l’Associazione potrà assumere interessenze e partecipazioni in altri Enti e/o Società quali Associazioni, Raggruppamenti temporanei di impresa o di scopo, Società Cooperative, Società Consortili e Società di capitali, con i quali potrà altresì sottoscrivere contratti, convenzioni, protocolli d’intesa e quant’altro ritenuto necessario ed utile al perseguimento degli scopi sociali.
ART. 4 – Soci.
La l’AI è offerta a tutti coloro che ne condividono lo spirito e gli ideali, che rispondono ai requisiti previsti dal regolamento interno, che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e che si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Ne fanno parte:
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Soci fondatori, presenti all’atto costitutivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
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Soci ordinari, coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo, persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall’organo medesimo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
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Soci onorari, persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale oppure economico alla crescita dell’associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell’associazione. D’altra parte, e in via generale, la qualità di socio si perde per i seguenti motivi: (a) per recesso; (b) per morte dell’associato; (c) per mancato versamento della quota associativa senza giustificato motivo; (d) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, o che arrechi danni morali o materiali all’Associazione; (e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali. L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 5 – Patrimonio sociale e risorse economiche.
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e costituto da: eventuali beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; da qualunque liberalità che perviene all’Associazione per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali; dal fondo di riserva; da ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo, da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare e da diverse attività di raccolta fondi. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione. Tale patrimonio è volto a finanziare le attività svolte dall’Associazione.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
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quote e contributi degli associati;
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contributi da privati;
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contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
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contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
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entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
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proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
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erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
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entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
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altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; resta comunque la possibilità di poter remunerare tramite compensi gli amministratori e i soci che svolgono la loro attività a favore dell’Associazione. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
ART. 6 – Organi.
Gli organi dell’Associazione sono:
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Assemblea dei soci
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Consiglio direttivo
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Presidente
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Direttore (Vicepresidente)
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Consiglieri
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Segretario
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Tesoriere
ART. 7 – Assemblea dei soci.
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto.
Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo su richiesta motivata. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione deve essere fatta almeno sette giorni prima della data dell’assemblea; delle delibere assembleari deve essere data pubblicità a tramite e–mail.
All’Assemblea dei soci competono i seguenti compiti: eleggere i membri del Consiglio direttivo non di diritto; nominare le altre cariche istituzionali; approvare il programma annuale delle attività; proporre iniziative culturali comprese nelle finalità dell’Associazione.
ART. 8 – Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo, in carica per cinque anni con mandato rinnovabile, è composto dal Presidente, il Direttore (Vicepresidente), e da almeno altri tre membri Consiglieri.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione che decide e pianifica l’attività della stessa. Si riunisce in media due volte all’anno, convocato dal Direttore su richiesta motivata. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
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predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
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prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione;
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predisporre e approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
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determinare gli indirizzi di gestione e approvare le relative direttive;
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deliberare le spese dell’Associazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
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deliberare l’ammissione di nuovi soci che ne hanno fatto domanda nei termini e con i limiti di cui al presente Statuto nonché accertare l’estromissione di quei soci che non hanno provveduto nei termini statutari a versare le quote sociali;
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stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre Consiglieri, tra i quali il Presidente e il Direttore (Vicepresidente). Le delibere sono assunte a maggioranza e conservate in apposito registro; a parità dei voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da inviare ai soci tramite mail. Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive può essere considerato dimissionario e può eventualmente essere sostituito.
Il Presidente è indicato all’atto costitutivo, dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile; ogni mandato viene proposto dal Consiglio direttivo e nominato dall’Assemblea dei soci. Al Presidente competono i seguenti compiti: la firma e la rappresentanza legale a tutti gli effetti dell’Associazione, di cui promuove i programmi e le attività; presiedere le sedute del Consiglio direttivo; sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi; conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Il Direttore (Vicepresidente) è nominato all’atto costitutivo, dura in carica cinque anni con mandato rinnovabile; ogni mandato viene proposto dal Presidente in carica e nominato dall’Assemblea dei soci. Al Direttore competono i seguenti compiti: nominare le cariche del Tesoriere e del Segretario); convocare le sedute del Consiglio direttivo; coordinare e attuare le decisioni del Consiglio direttivo; aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi con delega del Presidente; conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Presidente.
I Consiglieri, per un massimo numero di tre, sono proposti e votati dall’Assemblea e scelti tra i soci.
ART. 9 – Altre cariche.
Il Tesoriere, socio non facente parte del Consiglio direttivo, è nominato dal Direttore e dura in carica quanto quest’ultimo, eventuali ulteriori mandati successivi compresi, salvo diversa indicazione. Al Tesoriere competono i seguenti compiti: raccogliere le quote associative dei soci; verificare la copertura delle spese deliberate dal Consiglio direttivo; dare mandato di emettere i mandati di pagamento relativi alle spese deliberate dal Consiglio direttivo; amministrare il patrimonio dell’Associazione, in base alle delibere del Consiglio direttivo; conservare le scritture contabili e la documentazione finanziaria dell’Associazione.
Il Segretario, socio non facente parte del Consiglio direttivo, è nominato dal Direttore e dura in carica quanto quest’ultimo, eventuali ulteriori mandati successivi compresi, salvo diversa indicazione. Al Segretario competono i seguenti compiti: assistere il Direttore nei compiti di indirizzo dell’Associazione; compilare e conservare i registri protocollo della posta in entrata e in uscita dell’Associazione; redigere i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci e conservarle in un apposito registro.
ART. 10 – Scioglimento.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. In caso di scioglimento il Consiglio direttivo provvederà a nominare un liquidatore.
ART. 11 – Norme di rinvio.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano integralmente vigenti disposizioni di legge in materie di persone giuridiche private.